Condizioni

Condizioni

CONDIZIONI GENERALI

della società privata a responsabilità limitata VWS Export – Import of Flowerbulbs B.V., avente sede a Broek op Langedijk, Paesi Bassi.

  1. Definizioni

Nelle presenti condizioni generali di vendita e fornitura si intende per:

“Condizioni generali”: queste condizioni generali di vendita e fornitura di VWS;

“Cliente”: la controparte di VWS;

“Contratto”: il contratto tra VWS e l’acquirente;

“VWS”: la Società Privata a Responsabilità Limitata VWS Export – Import of Flowerbulbs B.V., avente sede a Broek op Langedijk, Paesi Bassi.

  • Applicabilità
    • Queste condizioni generali di contratto si applicano a tutti gli articoli in offerta, alle offerte, agli ordini e agli accordi in cui VWS agisce come parte. Queste condizioni generali si applicano integralmente alle transazioni effettuate tra la VWS e la controparte cliente, salvo deroga scritta approvata dalla VWS.
  • Offerte
    • Salvo clausola derogatoria presente nel testo dell’offerta, le offerte presentate dalla VWS sono completamente senza impegno e sono soggette ad eventuali variazioni di prezzo che dovessero verificarsi nel lasso di tempo che intercorre tra la presentazione dell’offerta e la conclusione del contratto.
  • Contratto
    • Un contratto si intende concluso solo previo l’invio di notifica scritta di accettazione e conferma da parte della VWS.
  • Prezzi
    • Tutti i prezzi sono da intendersi ex-magazzino e al netto di IVA ed eventuali dazi e tasse.
  • Consegna e trasporto della merce
    • Tutte le consegne partono dal deposito della VWS (Ex Works), come descritto nell’Incoterms 2010 della Camera di Commercio Internazionale (ICC).
  • Pagamento
    • I pagamenti vanno effettuati, senza l’applicazione di sconti o conguagli, entro e non oltre 30 giorni dalla data di fatturazione ed accreditati sul conto bancario indicato dalla VWS, salvo indicazioni diverse riportate per iscritto. Al superamento del termine di pagamento concordato, il cliente viene costituito in mora. Durante il periodo in cui risulta moroso, il cliente è tenuto a corrispondere alla VWS un interesse di mora mensile pari al tasso d’interesse commerciale legale. In caso di morosità del cliente, resta fermo e impregiudicato il diritto della VWS di addebitare al cliente l’incasso totale ed i costi reali da lei sostenuti, ivi comprese le spese legali. I costi extragiudiziali sono calcolati in base del tariffario per la riscossione crediti pubblicato dall’albo degli Avvocati olandesi.
  • Cause di forza maggiore
    • Si definiscono cause di forza maggiore tutte quelle circostanze a causa delle quali la VWS non può richiedere al cliente la ragionevole esecuzione, complessiva o parziale, del contratto, a prescindere che suddette circostanze siano imputabili alla VWS, ai suoi fornitori o a dei terzi.
  • Risoluzione, annullamento e sospensione del contratto
    • La VWS ha il diritto, senza notificare al cliente una ulteriore lettera di costituzione in mora, di rescindere tramite dichiarazione scritta il contratto, o parte di esso, concluso con la parte interessata, di sospendere l’adempimento dei propri obblighi contrattuali, di reclamare la merce consegnata al cliente in riserva di proprietà e/o di esigere il pagamento immediato di quanto dovutole dal cliente, nel caso in cui:
      • sussista un’inadempienza parziale o totale degli obblighi contrattuali del cliente nei confronti della VWS, anche nei casi in cui suddetta inadempienza non sia imputabile al cliente;
        • la VWS abbia ragioni fondate di presumere che il cliente non adempirà ai propri obblighi contrattuali nei suoi confronti o sarà impossibilitato a farlo e nel caso in cui il cliente non soddisfi la richiesta avanzata dalla VWS di dichiarare per iscritto che egli adempirà ai propri obblighi nei suoi confronti in tempi ragionevoli;
  • Riserva di proprietà
    • Tutta la merce consegnata dalla VWS rimane di proprietà della VWS fino al momento in cui il cliente non ha saldato per intero tutti i debiti relativi alla contropartita consegnatigli dalla VWS come da contratto e alla merce consegnatagli ai sensi di suddetto contratto, per attività che il cliente abbia o meno svolto, nonché risarcito la VWS di tutti i mancanti guadagni causati dall’inadempienza di tali accordi.
  • Garanzia
    • La VWS garantisce l’autenticità delle varietà da lei consegnate, in ogni caso fatta eccezione per quanto disposto dall’articolo 8 e in ottemperanza all’articolo 12 delle presenti condizioni generali di contratto.
  • Responsabilità
    • La responsabilità di VWS relativa a – tra l’altro – le merci fornite da VWS, le consulenze fornite da VWS, le mediazioni effettuate e/o i supporti offerti, si limita a quanto stabilito in queste condizioni generali. Ulteriori responsabilità sono espressamente escluse da VWS.
  • Reclami
    • Il cliente è tenuto a controllare le merci all’atto della presa in consegna. Eventuali difetti non visibili devono essere comunicati entro 8 giorni dalla consegna, mediante lettera raccomandata, con chiara indicazione della natura e con descrizione del danno, pena il decadimento dei diritti del cliente. Eventuali reclami inerenti difetti gravi nelle merci fornite da VWS, devono essere comunque comunicati per iscritto entro 24 ore.
  1. Materiale pubblicitario
    1. Il materiale pubblicitario immesso in circolazione dalla VWS che è in possesso dei suoi clienti rimane di proprietà della VWS e il cliente non ne può fare un uso diverso o utilizzarlo per scopi diverse da quelli per cui è stato messo a sua disposizione.
  2. Diritto applicabile e foro competente
    1. Tutte le controversie derivanti da o inerenti il contratto concluso tra la VWS e i suoi clienti, di cui queste condizioni generali di contratto costituiscono parte integrante, vengono giudicate dal foro competente di Alkmaar (Paesi Bassi). Nel caso in cui il cliente abbia sede in uno stato che non ha sottoscritto il Regolamento (CE) Nr. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Regolamento EEX) o il Regolamento concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988 (Regolamento esecutivo CEE-EVA), tutte le controversie che possano nascere in seno al presente contratto, o ad altri contratti successivi, saranno giudicati secondo il Regolamento di Arbitraggio dell’Istituto Olandese di Arbitraggio. Tutti i contratti sono soggetti esclusivamente all’applicazione del diritto olandese.
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